Articolo 50 del codice della strada: I Velocipedi
- I velocipedi sono i veicoli con due ruote o piu’ ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresi’ considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione e’ progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. I velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purche’ con questa modalita’ il veicolo non superi i 6 km/h.
- I velocipiedi non possono superare 1,30 m di larghezza, (3,5 m) di lunghezza e 2,20 m di altezza.
Fate molta attenzione: Tutte le biciclette elettriche a pedalata assistita che non rispettano il regolamento sono illegali, e non possono circolare su strada.
L’ aumento di velocità e di potenza oltre a rendere la biciclette elettrica illegale, le rende anche pericolosa.
Le biciclette elettriche a pedalata assistita NieF sono state progettate nel rispetto della normativa .
L’articolo completo è visionabile sul sito Servizi ACI Articolo 50 .